La rubrica “è bene sapere che” approfondisce le novità sul conto cointestato a firma disgiunta e sulla tutela degli eredi del de cuius.
A cura di: Dott. Lavinia Squarcina – Studio legale Rolli & Partners
Sommario: 1. Conto cointestato a firma disgiunta, la Banca NON PUO’ più congelarlo 2. Come possono tutelarsi gli eredi del de cuius? 3. Il conto cointestato a firma disgiunta, perché esula dalla comunione ereditaria 4. Il conto corrente 5. La sentenza n. 7862/21 della Corte di Cassazione, una sentenza innovativa
Nel caso del conto corrente cointestato a firma disgiunta la nuova corrente giurisprudenziale, confermata dalla Pronuncia della Corte di Cassazione n. 7862 del 18/03/2021, sancisce che il conto non può più essere congelato.
Tale novità permette alla banca intermediaria di risultare esente da qualunque pretesa risarcitoria, avanzata dagli eredi del de cuis.
Il cointestatario può liberamente prelevare la totalità del credito in forza del contratto di deposito.
La Corte di Cassazione fonda la decisione richiamando il concetto della solidarietà attiva, scaturente dal contratto.
Nonostante l’intermediario (la banca) sia esente da responsabilità verso gli eredi del de cuius, questi non sono privi di mezzi di tutela, sia in sede civile sia in sede penale.
I coeredi possono ricorrere all’azione di rivendica ex art. 948 c.c. o querelare il cointestatario per appropriazione indebita ex art. 646 c.p..
Gli eredi hanno inoltre il diritto di chiedere alla banca la rendicontazione dei movimenti eseguiti conto corrente, così da poter verificare se la cointestazione del conto sia effettiva o solo “fittizia” o, addirittura se ricorrano gli estremi della circonvenzione d’incapace.
All’apertura della successione i beni e i crediti del de cuius ricadono nell’asse ereditario dei coeredi, in maniera indistinta nella comunione ereditaria, i beni saranno divisi solo in seguito in proporzione alle quote ereditarie di ognuno.
Il conto cointestato è escluso dalla comunione, in nome del rapporto contrattuale tra la banca e gli intestatari, di conseguenza non si può negare al cointestatario superstite ciò che è legittimamente suo, se la banca congelasse il conto cointestato creerebbe pregiudizio alla controparte superstite, venendo meno ai suoi obblighi scaturenti dal deposito bancario.
Il conto corrente è un contratto di deposito bancario (artt. 1834 – 1837), è uno strumento di raccolta di risparmio e può essere di due tipi: bancario e ordinario.
Il primo è il negozio giuridico col quale la banca si obbliga verso il cliente per effettuare un servizio di cassa, non è disciplinato da norme, ma è regolato dalla prassi bancaria ex artt. 1852 ss. c.c..
Il conto corrente ordinario ex artt. 1823 ss. c.c. può riguardare non solo banca e cliente, ma anche rapporti contrattuali fra parti che hanno un reciproco e continuo rapporto di debito/credito (due imprese), che versano le rispettive rimesse in un unico conto, queste somme sono inesigibili e indisponibili sino alla scadenza (6-12 mesi), dopo si calcolerà quale correntista risulterà creditore.
Alla morte del de cuius tutti i crediti cadono in comunione ereditaria, solo dopo che i coeredi presentano la dichiarazione di successione, il certificato di morte e dopo aver pagato la tassa di successione, la banca potrà procedere alla divisione dei crediti congelati.
La prassi del congelamento dei conti ha lo scopo di tutelare tutti i coeredi e rende la banca responsabile del risarcimento nel caso in cui permetta dei prelievi dai conti bloccati ad uno o ad alcuni degli eredi.
La sentenza n. 7862/21 della Corte di Cassazione stabilisce che per quanto riguarda il conto cointestato a firma disgiunta, il contitolare alla morte dell’altro non vedrà bloccato il conto e potrà chiederne il saldo totale alla banca.
Il cointestatario che preleva tutta la somma pone in essere un comportamento illegittimo nei confronti dei coeredi, ma la banca non potrà negare al cointestatario i suoi diritti, in forza del contratto di deposito intercorrente fra le parti.
La banca da parte sua è libera da ogni responsabilità verso i coeredi, che non potranno chiedere il risarcimento.
Gli eredi potranno far valere i propri diritti solo contro il cointestatario, opponendosi in sede civile con l’azione di rivendica; in sede penale con una querela per il reato di appropriazione indebita, nel termine di tre mesi, in caso di dolo che si verifica quando il cointestatario superstite preleva somme superiori al 50% del credito, creando così pregiudizio agli eredi.