La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su una tematica che è frequentemente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, ossia il mantenimento a seguito di separazione personale fra coniugi. In particolare, nell’Ordinanza che andremo ad esaminare, i giudici hanno affermato come non sussista alcun automatismo nella attribuzione dell’obbligo di mantenimento per colui a cui si stata addebitata la separazione per infedeltà. In altri termini l’addebito della separazione a causa di infedeltà coniugale a carico di uno dei due coniugi non comporta automaticamente, per l’altro coniuge, il diritto all’assegno di mantenimento.
A cura di: Avv. Claudia Ruffilli – Studio legale Rolli &Partners
Leggi qui l’Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione VI Civile, 11 agosto 2021, n. 22704: ordinanza22704
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non fa scattare in automatico, in favore dell’altro coniuge, il diritto al mantenimento. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con pronuncia n. 22704 del 2021, respingendo il ricorso della moglie che richiedeva il mantenimento dopo che la Corte d’Appello aveva addebitato al marito la separazione per infedeltà coniugale.
La vicenda:
La Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale tra coniugi. Successivamente, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza pronunciandosi in favore dell’addebito della separazione a carico del marito, a causa dell’infedeltà coniugale dello stesso, ma confermando che nessun assegno era dovuto in favore della moglie a titolo di mantenimento. La moglie ricorreva allora in Cassazione, sostenendo che la sentenza d’Appello comportasse una violazione dell’art.156 del Codice Civile; quest’ultimo disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Nello specifico veniva contestato il fatto che il giudice, pur riconoscendo l’addebito della separazione al marito a causa della infedeltà, non aveva posto a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore della moglie, nonostante la presenza di disparità economica dei coniugi.
L’addebito della separazione:
L’addebito della separazione consiste nel riconoscimento della “colpa” per la fine dell’unione coniugale in capo ad uno dei coniugi, il quale ha tenuto un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e che deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali previsti dalla legge, quali l’obbligo di fedeltà. L’infedelta’ coniugale è passata, dunque, da essere punita come reato ad avere, in qualche modo, conseguenze sul piano civile. Si parla infatti di addebito della separazione per infedelta’ coniugale quando, nel corso di un procedimento per separazione o divorzio, le responsabilità dello scioglimento del vincolo matrimoniale sono, appunto, addebitabili ad uno dei coniugi. Le conseguenze dell’addebito sono di natura patrimoniale, ossia l’addebito comporta la condanna alle spese legali del giudizio, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, e la perdita dei diritti successori verso l’altro coniuge.
L’assegno di mantenimento:
In sede di separazione, il giudice, su richiesta del coniuge economicamente più debole, stabilisce un assegno di mantenimento; tale mantenimento può essere fissato anche a favore della prole ma resta distinto dal contributo disposto in favore dell’altro coniuge. Tale mantenimento consiste dunque nel sostegno economico riconosciuto ad uno dei due coniugi in seguito alla separazione; esso viene poi sostituito dall’assegno divorzile a partire dalla sentenza divorzio. In breve il mantenimento può essere riconosciuto al coniuge che fra i due ha il reddito più basso e che si viene a trovare senza il sostegno economico dell’altro coniuge. Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento occorre la presenza di determinati presupposti, che si desumono dall’articolo 156 c.c.; fra questi troviamo il fatto che il coniuge che richiede il mantenimento non abbia subito l’addebito della separazione, che sussista uno squilibrio economico fra i due coniugi e che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione:
La Cassazione, con la presente Ordinanza, rigetta il ricorso della moglie. I giudici supremi chiariscono che l’addebito della separazione per infedeltà non determina automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, dovendo concorrere alla decisione i presupposti richiesti dalla legge, quali la mancanza di reddito adeguato. Nel caso di specie, nonostante la separazione fosse stata addebitata al marito e non alla moglie e nonostante vi fosse il presupposto di un divario reddituale tra i due coniugi occorreva altresì considerare che alla moglie sarebbe rimasta la casa coniugale e che il marito avrebbe mantenuto i due figli conviventi con la madre, e che pertanto la moglie avrebbe di fatto avuto modo di sostentarsi con il proprio reddito, se pure inferiore a quello del marito, disponendo della abitazione e non dovendo mantenere i figli. Giova ricordare che la giurisprudenza della suprema Corte ha da tempo chiarito che ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento occorre considerare la situazione economica e patrimoniale complessiva dei coniugi, e quindi, oltre al reddito, ogni altra utilità valutabile economicamente, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale. La Corte, nella pronuncia in esame, richiama un proprio precedente orientamento del 2017 e chiarisce definitivamente che “La non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, e l’addebito all’altro, non determinano automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall’art. 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi”. La Corte di Cassazione dichiara, dunque, infondata l’istanza della ricorrente finalizzata al riconoscimento dell’assegno di mantenimento, condannandola al pagamento delle spese.
Riferimenti Studio legale Rolli & Partners: 051 – 235270, segreteria@studiolegalerolli.it
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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su una tematica che è frequentemente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, ossia il mantenimento a seguito di separazione personale fra coniugi. In particolare, nell’Ordinanza che andremo ad esaminare, i giudici hanno affermato come non sussista alcun automatismo nella attribuzione dell’obbligo di mantenimento per colui a cui si stata addebitata la separazione per infedeltà. In altri termini l’addebito della separazione a causa di infedeltà coniugale a carico di uno dei due coniugi non comporta automaticamente, per l’altro coniuge, il diritto all’assegno di mantenimento.
A cura di: Avv. Claudia Ruffilli – Studio legale Rolli &Partners
Leggi qui l’Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione VI Civile, 11 agosto 2021, n. 22704: ordinanza22704
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non fa scattare in automatico, in favore dell’altro coniuge, il diritto al mantenimento. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con pronuncia n. 22704 del 2021, respingendo il ricorso della moglie che richiedeva il mantenimento dopo che la Corte d’Appello aveva addebitato al marito la separazione per infedeltà coniugale.
La vicenda:
La Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale tra coniugi. Successivamente, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza pronunciandosi in favore dell’addebito della separazione a carico del marito, a causa dell’infedeltà coniugale dello stesso, ma confermando che nessun assegno era dovuto in favore della moglie a titolo di mantenimento. La moglie ricorreva allora in Cassazione, sostenendo che la sentenza d’Appello comportasse una violazione dell’art.156 del Codice Civile; quest’ultimo disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Nello specifico veniva contestato il fatto che il giudice, pur riconoscendo l’addebito della separazione al marito a causa della infedeltà, non aveva posto a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore della moglie, nonostante la presenza di disparità economica dei coniugi.
L’addebito della separazione:
L’addebito della separazione consiste nel riconoscimento della “colpa” per la fine dell’unione coniugale in capo ad uno dei coniugi, il quale ha tenuto un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e che deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali previsti dalla legge, quali l’obbligo di fedeltà. L’infedelta’ coniugale è passata, dunque, da essere punita come reato ad avere, in qualche modo, conseguenze sul piano civile. Si parla infatti di addebito della separazione per infedelta’ coniugale quando, nel corso di un procedimento per separazione o divorzio, le responsabilità dello scioglimento del vincolo matrimoniale sono, appunto, addebitabili ad uno dei coniugi. Le conseguenze dell’addebito sono di natura patrimoniale, ossia l’addebito comporta la condanna alle spese legali del giudizio, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, e la perdita dei diritti successori verso l’altro coniuge.
L’assegno di mantenimento:
In sede di separazione, il giudice, su richiesta del coniuge economicamente più debole, stabilisce un assegno di mantenimento; tale mantenimento può essere fissato anche a favore della prole ma resta distinto dal contributo disposto in favore dell’altro coniuge. Tale mantenimento consiste dunque nel sostegno economico riconosciuto ad uno dei due coniugi in seguito alla separazione; esso viene poi sostituito dall’assegno divorzile a partire dalla sentenza divorzio. In breve il mantenimento può essere riconosciuto al coniuge che fra i due ha il reddito più basso e che si viene a trovare senza il sostegno economico dell’altro coniuge. Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento occorre la presenza di determinati presupposti, che si desumono dall’articolo 156 c.c.; fra questi troviamo il fatto che il coniuge che richiede il mantenimento non abbia subito l’addebito della separazione, che sussista uno squilibrio economico fra i due coniugi e che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione:
La Cassazione, con la presente Ordinanza, rigetta il ricorso della moglie. I giudici supremi chiariscono che l’addebito della separazione per infedeltà non determina automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, dovendo concorrere alla decisione i presupposti richiesti dalla legge, quali la mancanza di reddito adeguato. Nel caso di specie, nonostante la separazione fosse stata addebitata al marito e non alla moglie e nonostante vi fosse il presupposto di un divario reddituale tra i due coniugi occorreva altresì considerare che alla moglie sarebbe rimasta la casa coniugale e che il marito avrebbe mantenuto i due figli conviventi con la madre, e che pertanto la moglie avrebbe di fatto avuto modo di sostentarsi con il proprio reddito, se pure inferiore a quello del marito, disponendo della abitazione e non dovendo mantenere i figli. Giova ricordare che la giurisprudenza della suprema Corte ha da tempo chiarito che ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento occorre considerare la situazione economica e patrimoniale complessiva dei coniugi, e quindi, oltre al reddito, ogni altra utilità valutabile economicamente, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale. La Corte, nella pronuncia in esame, richiama un proprio precedente orientamento del 2017 e chiarisce definitivamente che “La non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, e l’addebito all’altro, non determinano automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall’art. 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi”. La Corte di Cassazione dichiara, dunque, infondata l’istanza della ricorrente finalizzata al riconoscimento dell’assegno di mantenimento, condannandola al pagamento delle spese.
Riferimenti Studio legale Rolli & Partners: 051 – 235270, segreteria@studiolegalerolli.it
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