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Hai trascorso un viaggio organizzato da dimenticare e vorresti rivalerti sull’agenzia viaggi che non è stata in grado di fornirti i servizi per cui avevi pagato? La rubrica “E’ bene sapere” offre una guida sulla tutela offerta dalla legge al turista, in caso di disagi e problematiche riguardanti il viaggio organizzato e non dipendenti dal turista stesso, con particolare attenzione al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

L’inadempimento del contratto turistico e la lesione dell’interesse al pieno godimento del viaggio danno diritto al risarcimento del danno.

A cura di: Claudia Ruffilli – Studio legale Rolli & Partners

Sommario: 1) Introduzione 2) Il risarcimento del danno 3) Le altre tutele per il turista

  1. Introduzione

L’importanza del mercato del turismo e la particolare attenzione alla tutela del turista sono stati riconosciuti da una molteplicità di provvedimenti di matrice europea e internazionale. Anche a livello nazionale non mancano interventi legislativi importanti circa la disciplina del turismo: con il Codice del Consumo (1) è stata in prima battuta riconosciuta la centralità del fruitore di servizi turistici, tutelato in quanto consumatore; con il Decreto n. 62 del 2018 (2), di attuazione di direttive europee in materia, è stata poi allargata la tutela offerta al viaggiatore, che non è più limitata al solo consumatore ma si estende anche a colui che viaggia per motivi professionali. Inoltre, è con il Codice del Turismo (CdT) (3) che è stata fornita una disciplina organica dei pacchetti turistici e dei viaggi organizzati. Una parte consistente delle disposizioni  del CdT si concentra sulla tutela della parte contrattuale più debole (fruitore del servizio), che per i contratti di viaggi organizzati è varia. Si va dalle ipotesi di tutela in caso di mancata redazione in forma scritta del contratto, fino alla possibilità per il turista di chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento in caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Il danno alla persona del turista, che è connesso all’inadempimento del fornitore di viaggi, può consistere in un danno patrimoniale (come esborsi di denaro) ma anche in un danno non patrimoniale (un danno morale, o danno da vacanza rovinata). Il danno da vacanza rovinata costituisce una specie particolare di danno non patrimoniale, che come vedremo, configura la lesione subita a causa della perdita di un’occasione di relax e svago.

2) Il risarcimento del danno

Il CdT prevede la possibilità per il turista di chiedere un risarcimento in caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del fornitore del servizio di viaggio organizzato. Qualora ciò si verifichi, deve essere infatti riconosciuta in favore del turista un’adeguata tutela riparatoria. Tale tutela, in primo luogo, potrà essere una tutela per il danno subito di tipo patrimoniale (danno economico) direttamente ricollegabile all’inadempimento delle prestazioni pattuite, come ad esempio il danno subito dal turista per aver pagato prestazioni e servizi poi non forniti, oppure il danno subito in caso di necessario ulteriore esborso di denaro per prestazioni diverse rispetto a quelle pattuite in sede di contratto. Ma quel che caratterizza il contratto turistico, e lo distingue dai numerosi altri contratti, è la presenza di un interesse di natura non patrimoniale all’interno del suo schema causale. L’inadempimento delle prestazioni promesse e pattuite da parte dell’operatore turistico, infatti, può comportare per il turista la nascita di un ulteriore pregiudizio avente natura non patrimoniale, ma legato al dispiacere per il non realizzarsi dei servizi e delle prestazioni attese durante la vacanza. Il CdT offre, ad oggi, un pieno riconoscimento normativo del conseguente diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata, ossia il pregiudizio psichico e/o materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.

Riassumendo:

  • Per la violazione degli obblighi assunti, organizzatore e intermediario sono tenuti al risarcimento. Una simile tutela, fornita dall’art. 43 del CdT è prevista in ogni caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni pattuite; per inesatto adempimento si intende la difformità degli standard qualitativi dei servizi promessi. La richiesta di risarcimento per danno patrimoniale può essere avanzata entro un un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro cui sarà possibile adire il Tribunale per i danni patrimoniali derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione.

 

  •  L’articolo 47 CdT prevede che, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza il turista possa chiedere anche il risarcimento per il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. La finalità della vacanza, ossia il divertimento e lo svago, emerge difatti come quell’elemento essenziale del contratto che gli operatori  sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi. Qualora le aspettative del turista vengano disattese, perché ad esempio l’alloggio, i trasporti e i servizi non corrispondono allo standard promesso, il conseguente mancato godimento della vacanza legittima pienamente la richiesta di risarcimento, che viene correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta (ad esempio un viaggio di nozze è un evento irripetibile); tutto questo indipendentemente dalla risoluzione -o scioglimento- del contratto stesso. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è fissata in tre anni dalla data di rientro dal viaggio. Due punti da chiarire circa il danno da vacanza rovinata sono i seguenti. Il primo punto è che il danno da vacanza rovinata, come abbiamo detto, è un danno non patrimoniale e pertanto sarà sufficiente provare l’inadempimento dell’operatore turistico perché l’onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto. Specifichiamo, in secondo luogo, che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni deve essere non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. Secondo l’interpretazione dell’art. 1455 c.c. l’inadempimento è di scarsa importanza quando non impedisce la realizzabilità dell’intento perseguito dalle parti con il contratto. Difatti, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite (3) il danno da vacanza rovinata va inteso come danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo.

Per richiedere il risarcimento dei danni il consumatore-turista ha l’onere di presentare reclamo per i disagi riscontrati, fornendo  immagini, fatture, dichiarazioni scritte di terze persone, o qualsiasi altro documento che possa attestare l’inadempienza del contratto da parte del fornitore. E’ pur vero che l’assenza di una tempestiva denuncia da parte del viaggiatore non pregiudica la possibilità di intraprendere l’azione di risarcimento.

Attenzione poi! Il prestatore del servizio turistico può essere esonerato da responsabilità in tre ordini di casi:

  1.  se l’inadempimento o l’inesatta esecuzione sono dovuti ad una causa riconducibile al turista (il professionista potrà addirittura chiedere un risarcimento del danno al turista stesso).
  2.  se inadempimento o l’inesatta esecuzione sono determinati dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili, riferibili ad un soggetto terzo estraneo;
  3.  se inadempimento e inesatta esecuzione sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

3) Le altre tutele per il turista

Di seguito una breve panoramica delle ulteriori forme di tutela offerte al turista dal Codice del Turismo e dalla ulteriore normativa in materia.

  • Una prima forma di protezione viene assicurata dal requisito della forma scritta del contratto di vendita di pacchetti turistici; il contratto deve inoltre essere redatto in termini chiari e precisi, prevalendo in caso contrario l’interpretazione più favorevole al consumatore. Al turista deve essere poi rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto.
  •  Gli obblighi informativi comportano la responsabilità del professionista che non abbia reso in maniera chiara e veritiera le informazioni al turista, inducendolo in errore con ragguagli. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto e dell’inizio del viaggio, l’intermediario o l’organizzatore sono difatti tenuti a fornire, per iscritto, alcune informazioni di carattere generale come orari, località, o la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione; la comunicazione inesatta, intenzionalmente fornita, è causa di annullamento del contratto.
  • La responsabilità del venditore può riguardare anche la mancata indicazione al turista di alcuni termini, come il termine di comunicazione dell’eventuale annullamento del viaggio per mancanza di adesioni al numero minimo previsto e altresì il termine entro il quale poter presentare reclamo per l’inadempimento o per l’inesatta esecuzione del contratto.
  • E’ da tenere presente anche che eventuali clausole che prevedono oneri sproporzionati a carico dei clienti (ad esempio penali spropositate per il turista che voglia avvalersi del recesso) sono nulle, mentre il contratto resta valido. Si tratterebbe, infatti, di clausole vessatorie; è vessatoria la clausola inserita in un contratto fra professionista e consumatore che risulti determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
  • Inoltre la determinazione del prezzo non può essere solitamente soggetta a revisione, per evitare che il turista sia esposto al rischio di costi inaspettati, pena lo scioglimento del contratto e il rimborso, esclusi i casi in cui una variazione sia espressamente prevista dal contratto e comunque solo entro determinate percentuali.
  • Una tutela importante è quella fornita in caso di modifiche contrattuali (prescindendo da quella sul prezzo di cui abbiamo appena detto). Il CdT prevede espressamente che prima dell’inizio del viaggio, l’organizzatore non possa  modificare unilateralmente le condizioni del contratto, salvo che sia previsto nel contratto stesso e che la modifica sia di scarsa importanza; la modifica deve essere immediatamente comunicata  al consumatore il cui tempestivo rifiuto legittimerà lo scioglimento del contratto senza penalità e la restituzione delle somme già versate, oltre a un eventuale diritto al risarcimento (oppure, in alternativa, per il turista è possibile optare per l’acquisizione di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o qualitativamente inferiore con la restituzione della differenza del prezzo). Per quanto riguarda le variazioni contrattuali intervenute dopo la partenza, esse richiedono l’offerta al viaggiatore di soluzioni alternative senza costi aggiuntivi o il rimborso della differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quelle effettuate; in alternativa la società turistica deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo concordato e restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate sino al momento del rientro anticipato.
  • Il CdT riconosce infine al viaggiatore la possibilità di recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del viaggio, con rimborso all’organizzatore delle spese da esso già sostenute, adeguate e giustificabili. E’ prevista, poi, anche la possibilità di recesso in caso di annullamento del pacchetto, prima della partenza, per motivi non imputabili al viaggiatore: in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. In caso, poi, di recesso da parte del fornitore del viaggio quest’ultimo deve offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.

 

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  1. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

  2. Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62

  3. Decreto legislativo n. 79/2011

  4. Sezioni Unite sent. n. 26972/2008

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