La rubrica “dalla Loro parte” continua ad occuparsi di diffondere l’informazione circa le forme di tutela che il nostro ordinamento mette a disposizione delle categorie protette. In occasione della recente giornata mondiale contro le discriminazioni, che si celebra l’1 marzo di ogni anno, focalizziamo l’attenzione sulla tutela dei diritti delle persone affette da disabilità ed in particolare sul diritto al parcheggio, il quale è stato oggetto di alcune recenti pronunce della Cassazione.
Sommario: 1. Introduzione 2. Diritto al posto auto in condominio 3. Diritto al parcheggio gratuito sulle strisce blu 4. Il contrassegno
La recente giornata mondiale contro le discriminazioni, nota come “Zero discrimination day“, lanciata dalle Nazioni Unite e celebrata l’1 marzo, rappresenta l’opportunità di ricordare il diritto di ciascun individuo a vivere con dignità una vita piena e realizzata, nella quale il sesso, la nazionalità, l’età, la disabilità, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, la religione, la lingua e ogni altra condizione umana non dovrebbero mai costituire causa di discriminazione.
La disabilità è la condizione in cui si trovano i soggetti che, a causa di una o più patologie, non sono del tutto autonomi nello svolgimento delle attività della vita di quotidiana.
La disabilità è tutelata, innanzitutto, dalla Costituzione, che se ne occupa in diverse disposizioni, fra cui gli articoli 2 e 3 Cost. L’articolo 2 Cost si pone a fondamento della tutela della disabilità in quanto dispone che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” a prescindere dalle condizioni dell’individuo. L’articolo 3 Cost sostiene il principio di non discriminazione, prevedendo che che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana“. Infine, fra le discipline più specifiche a tutela della disabilità ricordiamo quella dettata dalla legge n. 104 del 1992, la “Legge-quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” –1-: tale provvedimento si pone il fine di garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia, tramite la piena integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale dei disabili.
Il nostro ordinamento, a partire dalla celebre Legge n. 104, si è sempre occupato di apprestare tutele e benefici a favore delle persone disabili, al fine di rendere loro più agevole possibile la vita quotidiana, al pari di chi, al contrario, non è affetto da disabilità. Le garanzie e le tutele approntate dal legislatore italiano a favore di questa categoria sono innumerevoli, dal diritto al parcheggio gratuito sino all’assegno di invalidità o di inabilità.
Il focus del presente articolo è sul diritto delle persone disabili al parcheggio gratuito, espressione fondamentale del diritto all’inserimento e alla partecipazione alla vita sociale. In particolare si vuole affrontare il delicato tema del diritto al parcheggio gratuito per le persone disabili senza patente e/o senza macchina.
Sappiamo che, dal momento che una commissione medica, ai sensi della Legge 104, riconosce una disabilità ad un individuo, costui può inoltrare al Comune la richiesta di un parcheggio riservato sotto la propria abitazione; inoltre la persona con disabilità può accedere gratuitamente ai parcheggi pubblici riservati, contrassegnati da strisce gialle.
Ma che cosa accade se la richiesta di posto auto riservato viene rifiutata dal Comune perchè la patente della persona disabile è scaduta e non è stata più rinnovata, o se la persona disabile non ha una macchina, perchè ad esempio impossibilitata alla guida? Esiste la possibilità di far valere il proprio diritto al parcheggio riservato sotto casa e, quindi, di fare ricorso? E se le aree di sosta contrassegnate da strisce gialle nei parcheggi pubblici sono tutte occupate il soggetto disabile ha o meno il diritto di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu? E conserva questo diritto anche qualora venga accompagnato perchè senza patente e/o senza macchina?
Andiamo, dunque, ad analizzare due problematiche che vengono a galla in riferiemmeto a:
Entrambe le fattispecie sono state di recente oggetto di analisi da parte della giurisprudenza.
Le persone affette da disabilità possono vedersi riconosciuto il diritto al parcheggio riservato nei pressi della propria abitazione, se sono titolari dell’apposito contrassegno per invalidi ed hanno presentato la domanda al Comune. Il diritto ad un posto auto in condominio è garantito al fine di permettere al soggetto di raggiungere più comodamente la propria abitazione.
Vero è che ogni condomino, ai sensi dell’art. 1102 del Codice civile, ha facoltà di utilizzare gli spazi comuni per i propri interessi, purché ciò non pregiudichi l’eguale diritto degli altri, ma, tuttavia, occorre tenere ben presente che l’articolo 2 della Costituzione tutela la piena realizzazione della personalità dell’individuo, e di conseguenza garantisce la rimozione degli ostacoli che ad essa si frappongono. Ed è in tale ottica che si giustifica la limitazione del diritto degli altri condòmini all’uso della cosa comune.
Una tale impostazione risulta conforme ai principi espressi dalla Cassazione –2– e potrebbe trovare un limite solo nel caso in cui vi siano altri condòmini con difficoltà analoghe.
Per ottenere un parcheggio riservato è necessario, in particolare:
La semplice sussistenza dei predetti requisiti non assegna, però, un diritto automatico al posto auto. L’interesse della persona disabile deve essere bilanciato con gli interessi pubblici e il Comune non è obbligato ad accogliere la richiesta: dovrà valutarla nel merito, secondo la propria discrezionalità e motivare opportunamente l’eventuale diniego, che altrimenti sarà illegittimo.
Che cosa accade, poi, se il soggetto che richiede il posto auto riservato non ha la patente? La questione è stata affrontata da alcuni giudici –3– i quali hanno affermato che l’assenza della patente non può costituire, da sola, un motivo di diniego della richiesta. Nella sentenza viene specificato che anche il soggetto che non ha la patente ha diritto a vedersi riconoscere il parcheggio riservato vicino a casa: gli unici presupposti per la concessione del posto auto, infatti, sono la particolare condizione di invalidità della persona richiedente, e la proprietà di una autovettura, mentre l’abilitazione alla guida costituisce soltanto un requisito eventuale. Una differente visione sarebbe infatti discriminatoria.
In tema di discriminazione giova ricordare che la Legge 67/2006 –4– , in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, stabilisce che: “Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità”.
Occorre avere ben presente la distinzione fra:
Limitare il diritto al parcheggio riservato vicino a casa nei confronti di un soggetto disabile che non ha la patente rispecchia la definizione di discriminazione indiretta.
Generalmente non esiste alcuna esenzione dal pagamento del parcheggio sulle strisce blu per le persone affette da disabilità; il soggetto disabile deve pagare il parcheggio sulle strisce blu.
Tuttavia la recente giurisprudenza, ad esempio quella del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia –5– ha stabilito che ai soggetti disabili spetta il diritto al parcheggio gratuito su strisce blu se le strisce gialle sono tutte occupate.
Peraltro, anche le persone disabili senza patente e senza auto hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna, sulle strisce blu, se gli spazi di sosta riservati sono occupati. Ad affermarlo è la Cassazione –6– che ha accolto il ricorso della Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva contro un regolamento del Comune di Torino, approvato nel 2016; tale regolamento, nel prevedere per i disabili con patente e autoveicolo la possibilità di posteggiare gratuitamente l’automobile sulle strisce blu, in mancanza di posti auto su strisce gialle, esclude da tale agevolazione i disabili non muniti di patente e autoveicolo, salvo che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino (almeno dieci volte nel mese) per esigenze di lavoro o di cura. Per la Corte di Cassazione tale regolamento è discriminatorio, in quanto non reputa “meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi dì mero svago e di relazione sociale”. Il regolamento comunale nel beneficiare una particolare categoria di disabili, ne ha posto un’altra, presuntivamente anche patologie più gravi se non abilitata alla guida, in posizione di svantaggio.
Secondo la Corte, dunque, il Comune, qualora abbia previsto il parcheggio gratuito sulle strisce blu per i disabili nelle ipotesi in cui gli spazi di sosta ad essi riservati sono occupati, deve riconoscere lo stesso diritto anche a chi li accompagna benché il disabile sia senza patente e auto. E’ chiaro, difatti, come una distinzione di questo tipo crea una posizione di svantaggio per chi si vede privato di questo diritto e, soprattutto, lede il diritto del soggetto disabile all’inserimento sociale e alla partecipazione alla vita della comunità (e configura l’ipotesi di discriminazione indiretta).
Il suddetto diritto all’inserimento sociale e alla partecipazione sociale trova espressione anche nella Carta di Nizza –7-, ove si stabilisce il riconoscimento e il rispetto del diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Va da sé che la partecipazione alla vita della collettività deve essere garantita a tutte le categorie di disabili e non solo ad alcune.
Il contrassegno, o pass, per persone invalide e disabili è una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.
Hanno diritto al rilascio del contrassegno, della durata di 5 anni:
Per un periodo inferiore a 5 anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
Il contrassegno, una volta apposto nell’automobile, consente di circolare nelle Ztl, nelle zone a traffico controllato, e nelle aree pedonali urbane, nonché nei giorni in cui vige il blocco o la limitazione della circolazione per motivi di salute pubblica; permette altresì di parcheggiare nei posti riservati ed esclude il rischio di incorrere in multe e altre sanzioni previste dal Codice della strada. Tuttavia, ha una durata limitata nel tempo, pari a 5 anni, alla scadenza della quale si dovrà procedere al rinnovo.
Per ottenere il rilascio del contrassegno occorre essere in possesso della certificazione medica fornita dall’Ufficio di medicina legale dell’ASL ( necessaria ovviamente anche in caso di rinnovo).
Il contrassegno è strettamente personale, non cedibile e non è vincolato ad uno specifico veicolo potendo essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. In altre parole, il pass per disabili può essere utilizzato per tutte le auto al servizio della persona disabile, quindi anche su mezzi ogni volta diversi tra loro e di proprietà di persone differenti; l’unica condizione è che il portatore di handicap si trovi all’interno del veicolo.
Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale, nonostante sia stato rilasciato da uno specifico Comune.
Il rilascio del contrassegno definitivo è gratuito, mentre per quello temporaneo possono essere previsti dei versamenti aggiuntivi.