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LO STUDIO COMMENTA: le Sezioni Unite si esprimono su stalking e omicidio aggravato da stalking

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul rapporto che intercorre tra il reato di atti persecutori (stalking) e il reato di omicidio aggravato dall’esecuzione di atti persecutori nei confronti della vittima. Dato il clamore mediatico che la pronuncia ha scatenato, lo Studio legale Rolli & Partners commenta la decisione della Cassazione, facendo chiarezza sulle domande che spopolano negli ultimi giorni: lo stalking non è più considerato una aggravante del reato di omicidio? Lo stalking è stato ridotto a mera aggravante dell’omicidio e non è più un reato autonomo? 

A cura di: Avv. Claudia Ruffilli – Studio legale Rolli &Partners

Leggi qui l’informazione provvisoria n. 13/2021, Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 15 luglio 2021: Info-provvisoria-13-2021

Non vi è concorso tra omicidio aggravato da stalking e reato autonomo di stalking; l’omicidio aggravato da atti persecutori è  un reato complesso, che “assorbe” il reato autonomo di atti persecutori. E’ questa la decisione dei giudici supremi. Ma questo che cosa significa? Lo stalking continuerà a venire punito come reato a sè stante? Certamente. Ma nel caso di omicidio in cui il colpevole abbia commesso atti persecutori nei confronti della vittima, precedenti alla morte, l’imputazione sarà quella di reato di omicidio aggravato da stalking, considerato reato complesso. Come conseguenza di ciò il colpevole potrà essere processato e punito unicamente per il reato complesso formato dalle condotte di omicidio e stalking e non anche per il reato autonomo di stalking, in concorso con il primo.

La vicenda:

La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte concerneva l’omicidio di una donna da parte di una collega. Oltre all’omicidio, erano oggetto d’imputazione anche ripetute condotte di atti persecutori commesse dall’imputata nei confronti della vittima, prima dell’evento morte. L’imputata era stata inizialmente condannata per il delitto di omicidio doloso aggravato da stalking, punito dagli articoli 575 e 576 comma 1 n. 5 del Codice Penale e anche per il delitto autonomo di atti persecutori (stalking), punito dall’articolo 612-bis c.p., in concorso tra di loro. Si ha concorso di reati quando un soggetto, con una o con più azioni, commette più reati.

Il ricorso per Cassazione:

Tramite ricorso per Cassazione era stato, tuttavia, sollevato il seguente quesito: quando l’omicida ha commesso stalking prima di uccidere la sua vittima, il soggetto può essere processato per entrambi i delitti di omicidio aggravato da stalking e stalking, oppure l’omicidio aggravato dallo stalkingassorbe” in sé il reato autonomo di atti persecutori in quanto si tratta di un reato complesso? Tramite il ricorso veniva, dunque, contestata l’erroneità del riconoscimento del concorso tra i reati in questione, sulla base del fatto che l’omicidio aggravato da stalking sia in realtà un reato complesso, che di per sé “assorbe” il reato di cui all’art. 612-bis c.p., per cui non può esservi concorso.

Ma che cos’è il reato complesso?

Il reato complesso:

Il reato complesso o composto si configura quando la legge prevede come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un reato, fatti che da soli costituiscono altri reati a sè stanti. Quindi, all’interno della figura di reato complesso le condotte criminose, autonome ma unificate tra loro, confluiscono in una unica figura autonoma di reato, complesso appunto. In altri termini, ai sensi dell’articolo 84 del Codice Penale, si parla di reato complesso qualora la legge imponga di considerare come un unico reato più reati autonomi che si atteggiano tuttavia ad elementi costitutivi o circostanza aggravanti dello stesso.

Ma perchè in presenza di un reato complesso va escluso il concorso fra questo ed i reati autonomi che lo compongono?

Il concorso apparente di norme:

Si rende a questo punto necessario chiarire il perchè non sia ammissibile il concorso fra i reati che compongono il reato complesso e quest’ultimo. Ecco, dunque, un breve cenno al concorso apparente di norme. Sussiste concorso apparente di norme qualora un fatto sembri integrare due differenti fattispecie di reato, sicché è necessario stabilire quale delle due norme sia applicabile al caso concreto, dal momento che non sono applicabili entrambe. In base al principio del ne bis in idem, che vedremo fra breve, non è possibile, difatti, applicare entrambe le norme e perseguire lo stesso soggetto due volte, per due tipologie di reato afferenti ai medesimi fatti (nel caso di specie per il reato di stalking e per il reato complesso di omicidio preceduto da stalking). Senza entrare troppo nel merito della complicata soluzione del concorso apparente di norme, il criterio normativo per risolvere tale apparente conflitto è quello del principio di specialità, disciplinato dall’articolo 15 del Codice Penale: quando più disposizioni di legge, o norme, regolano la stessa materia la disposizione speciale, ossia quella che contiene un quid pluris –un qualcosa in più- rispetto all’altra, deroga alla disposizione  generale; ossia quella generale non trova applicazione. In altri termini la norma speciale, che nel caso in esame è il reato complesso di omicidio aggravato da stalking, rende inapplicabile la norma generale, ossia il reato autonomo di stalking “assorbendo” quest’ultimo al suo interno.

Non sarà, pertanto, possibile punire l’imputata per entrambi i reati, il che equivarrebbe a punirla due volte per gli stessi fatti.

Il ne bis in idem:

Punire qualcuno due volte per gli stessi fatti è vietato dal principio cardine della legislazione italiana, ossia il principio delne bis in idem”, espresso nella locuzione latina che tradotta alla lettera significa “non due volte per la stessa cosa”, e che semplificando significa che nessuno può essere processato e punito due volte per i medesimi fatti.

La pronuncia:

Sebbene le motivazioni e la sentenza non siano ancora disponibili, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione all’udienza del 15 luglio 2021 si sono espresse in questo senso:

“La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1. c.p., punito con la pena edittale dell’ergastolo, integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, c.p., in ragione della unitarietà del fatto.”

Ciò significa che il reato di atti persecutori continua ad essere punito come reato a sè stante, dall’articolo 612-bis c.p. Ma nel caso in cui la condotta di stalking preceda l’omicidio della vittima, l’imputazione sarà quella di omicidio aggravato da atti persecutori, ex artt. 575 e 576 c.p., che secondo la Corte di Cassazione è considerato un reato complesso, formato dalle condotte di stalking e omicidio. La pronuncia delle Sezioni Unite ha come conseguenza che invece che perseguire l’imputata del caso di specie per due tipologie di imputazioni, ossia per omicidio aggravato da stalking e per stalking, in concorso fra loro, l’imputazione sarà una unica, nel rispetto del principio del ne bis in idem: quella per il reato complesso di omicidio preceduto da atti persecutori.

In conclusione, occorrerà certamente attendere le motivazioni della pronuncia della Corte, ma  possiamo affermare che questa decisione degli ermellini non può considerarsi un passo indietro nella tutela delle donne e nella lotta alla violenza di genere e allo stalking. A ben vedere, anzi, la pena per il reato complesso di omicidio aggravato da stalking è particolarmente severa: la pena massima dell’ergastolo. Ciò che la Corte ha inteso, con la pronuncia, è dirimere una evidente problematica, ossia quella della doppia imputazione per omicidio aggravato e per stalking in concorso fra loro, al fine di mantenere il pieno rispetto del principio fondamentale che regola il nostro diritto penale, ossia quello del ne bis in idem.

 

Riferimenti Studio legale Rolli & Partners: 051 – 235270, segreteria@studiolegalerolli.it

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